Invalidità e disabilità
Invalidi civili: assegno e pensione di invalidità, quali i requisiti per ottenerli?
L’assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, con una invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè indipendente da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, ma per ottenerlo è necessario comunque il rispetto di determinati requisiti di reddito.
Chi può usufruire dell’assegno di invalidità civile?
I cittadini italiani e i cittadini comunitari, residenti in Italia; i cittadini extracomunitari purchè legalmente soggiornanti sul territorio nazionale.
La prestazione è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, non è reversibile ed è pari a 285,66 euro al mese.
Quali sono i requisiti di reddito?
Per poter fare domanda di assegno di invalidità bisogna avere un reddito non superiore a 4.906,76 euro.
Nel calcolo sono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. Non rientrano quindi nella valutazione l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra.
Chi è nato all’estero deve inoltre dichiarare, con apposita documentazione proveniente dallo Stato estero di provenienza, la presenza o meno di redditi nel Paese d’origine.
La valutazione del reddito deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale.
L’assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità, le pensioni privilegiate e le rendite Inail.
Pertanto chi fa domanda non può cumulare l’assegno con queste misure, anche se viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
La pensione di invalidità civile invece è una prestazione economica per i mutilati e gli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, a cui è riconosciuta un’invalidità pari al 100%.
Mantiene le stesse regole di erogabilità dell’assegno di invalidità, compreso l’importo, con la sola differenza che per la pensione di invalidità il reddito annuale deve essere nel limite dei 16.814,34€ lordi annui.
Questa misura è incompatibile con altre prestazioni assistenziali mentre è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre nel rispetto del limite di reddito previsto per legge.
In entrambi i casi spetta fino al compimento dei 67 anni (requisito da adeguare alle speranze di vita). Raggiunto il limite di età, la prestazione si trasforma automaticamente in assegno sociale.
A chi spetta l’assegno di accompagnamento?
Nel caso in cui il soggetto, di qualsiasi età
- sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore
- necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
la legge prevede il riconoscimento di un assegno di € 517,84 esentasse.
Per la richiesta delle pensioni e/o assegno accompagnamento il medico di famiglia deve redigere un certificato medico telematico che consegnerà in copia al cittadino. Tale certificato unito alla copia del documento d’identità, il codice fiscale e l’IBAN di accredito di eventuali pensioni deve essere presentato agli sportelli del Patronato ACLI per formalizzare la domanda.
Indennità di frequenza: un diritto per i minorenni con disabilità
L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a giovani minori di 18 anni con disabilità, il cui obiettivo è favorirne l’inserimento scolastico e sociale. Per avere diritto a questa misura è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Si chiama indennità di frequenza perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare: la scuola, pubblica o privata; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione; centri di formazione professionale.
Chi può beneficiare dell’indennità di frequenza?
Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purchè residenti sul nostro territorio.
Il minore ha diritto a questo sostegno economico solo se ha una perdita uditiva o una disabilità tali da comportare difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in base ai requisiti previsti dalla legge.
Si ricorda che in caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza s’intende rispettato se la presenza è pari ad almeno ¾ dell’orario scolastico stabilito per legge.
Nel caso di asili nido o scuole d’infanzia, va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza per le strutture pubbliche, o un certificato di frequenza per le scuole private.
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
Come viene calcolata l’indennità di frequenza?
L’importo è di 285,66€ e i beneficiari devono rispettare il limite reddituale dei 4.906,72€ annui.
Nella valutazione della condizione economica del richiedente, sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef; mentre i beneficiari nati in un Paese estero devono presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri.
Questo tipo di indennità è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Inoltre non può essere concessa: ai minori che già usufruiscono dell’indennità di accompagnamento; a chi beneficia dell’indennità per i ciechi civili o di quella di comunicazione a favore dei sordi.
La prestazione spetta sino ai 18 anni: al compimento della maggiore età, e qualora sussistano le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.