Assegno unico universale e assegno nucleo familiare

Assegni al nucleo familiare per dipendenti di aziende cessate o fallite: come procedere

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti che vogliono beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF) devono presentare la domanda telematica all’INPS che, una volta verificati i requisiti e determinato l’importo, provvederà ad informare il datore di lavoro che erogherà l’assegno in busta paga, compensandolo poi con la contribuzione previdenziale dovuta.

Questa procedura va seguita anche per eventuali richieste di arretrati presentate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuti comunque nel rispetto della prescrizione quinquennale: è sempre il datore di lavoro a dover anticipare la prestazione, sia pure per un lavoratore non più alle proprie dipendenze.
Anche in caso di aziende fallite o cessate la legge autorizza il lavoratore a rivolgersi direttamente all’INPS per richiedere il pagamento degli arretrati di ANF non richiesti oppure richiesti ma non percepiti: il richiedente deve quindi presentare apposita istanza all’INPS attraverso i servizi telematici messi a disposizione del cittadino, o in alternativa rivolgersi agli enti di Patronato, abilitati dalla legge all’invio anche di queste domande.

Il lavoratore, oltre ad indicare tutti i dati rilevanti per il riconoscimento della prestazione (periodo richiesto, composizione del nucleo, redditi rilevanti), è tenuto ad allegare alla domanda una particolare documentazione aggiuntiva, a seconda che la ditta sia cessata o fallita.
In caso di cessazione va fornita all’Istituto la dichiarazione della ditta da cui risulti la data di fine attività, i motivi della mancata erogazione dell’assegno e l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Per i lavoratori di ditte fallite, l’INPS richiede invece obbligatoriamente la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro. In aggiunta, al lavoratore è richiesto di dichiarare il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non inserire nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

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